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Il processo amministrativo ha finalmente il suo codice

, di Fabrizio Fracchia - ordinario presso il Dipartimento di studi giuridici
Tar e Consiglio di stato. Un'analisi delle norme del d.lgs. 104/2010, che ha sistematizzato la disciplina

A seguito dell'approvazione del d.lgs. 104/ 2010, anche il giudizio dinanzi a Tar e Consiglio di Stato può oggi svolgersi sulla base di un proprio specifico codice, quello del processo amministrativo.

È una svolta importante, tenendo conto che il giudice amministrativo riveste un ruolo centrale nel contesto non solo istituzionale, ma anche economico del paese e deve dunque agire nell'ambito di un 'processo' adeguato. In precedenza, il giudizio era regolato da norme stratificate nel tempo e molti istituti sono stati affinati e sviluppati dall'opera incessante della giurisprudenza, che ha traghettato un processo nato nell'Ottocento per offrire sostanzialmente tutela demolitoria (contro gli atti pubblici limitativi della sfera del privato) verso il lido di un giudizio moderno, in grado di garantire una tutela anche risarcitoria ed estesa agli interessi pretensivi. L'emanazione del codice aveva ingenerato aspettative molto elevate, in parte frustrate dopo aver verificato che, in sede di rielaborazione presso il governo, il testo è stato modificato in alcune parti non secondarie (in tema di azioni esperibili).Riguardo all'autonomia, il codice rinvia ai principi del cpc e, dunque, ammette l'esistenza di lacune colmabili solo rivolgendosi al di fuori del contesto che definisce.Per quanto invece attiene all'innovatività, esso stabilizza molti istituti, spesso recependo le indicazioni giurisprudenziali, piuttosto che cedere all'ansia di innovare. Molte questioni non potevano essere toccate, non tanto perché non contemplate dalla legge delega, quanto perché di rango costituzionale (es., il riparto di giurisdizione). Viene mantenuta la tradizionale articolazione della giurisdizione in legittimità, merito ed esclusiva; manca il riferimento all'azione di adempimento (le azioni ammissibili sono: annullamento, condanna, avverso il silenzio, accertamento della nullità, azione in tema di accesso, ottemperanza e cautelare); l'azione risarcitoria autonoma è sì oggi possibile, ma va esercitata entro 120 giorni. Alcuni istituti, invece, sono stati completamente rivisitati (ad esempio la competenza, che è ora inderogabile), ma il prezzo che si paga in termini di linearità della disciplina è rilevante. Molto significativa è l'attenzione riservata alla tutela cautelare e alle esigenze del contraddittorio. Circa la completezza, se espressamente disciplina istituti che erano stati introdotti dalla giurisprudenza, il codice talora rinvia a fonti esterne, così frustrando una delle finalità, la completezza appunto, di ogni codice. Per altro verso, un importante rito, quello relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni di Camera e Senato, non è stato disciplinato, nonostante la chiara indicazione presente nella legge delega, mentre la c.d. class action nei confronti della p.a. è rimasta fuori dal codice. Assai significativa, invece, è la razionalizzazione dei riti speciali e, in controtendenza rispetto al passato, la riconduzione nel codice di quello in materia di contratti dell'amministrazione. Il codice consta di (soli) 137 articoli, un numero molto inferiore al codice di procedura civile. L'allineamento con il cpc stesso, peraltro, è rilevante per taluni istituti (questioni rilevabili d'ufficio e decisioni a sorpresa, disciplina delle spese, impugnazioni, giurisdizione, rafforzamento del contraddittorio).Circa la ragionevole durata del processo e la riduzione dell'arretrato, è stato mantenuto un percorso procedurale (in cui, ad esempio, manca un giudice istruttore) che non garantisce una decisione in termini davvero rapidi, anche perché non sono stati affrontati i problemi organizzativi dei tribunali. Sono poi scomparse le sezioni stralcio previste nella prima versione per assorbire l'arretrato.

È comunque in sede di concreta gestione del processo che il giudice dovrà mostrare di saper approntare una tutela effettiva e piena, adeguata alle esigenze dei cittadini: per questo, il codice può rappresentare non solo un punto di arrivo di una lunga evoluzione, ma anche una buona base di partenza per il futuro.