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Finalmente i figli sono tutti uguali

, di Emanuele Lucchini Guastalla - professore ordinario di diritto privato
Con le modifiche legislative dello scorso dicembre viene meno l'ormai inattuale favor matrimonii, che privilegiava quelli legittimi rispetto a quelli naturali, adottivi o incestuosi

Per il diritto i figli sono tutti uguali. Questo è il principale effetto della modifica legislativa in tema di diritto di famiglia dello scorso dicembre, in vigore dal 1° gennaio di quest'anno (legge 219/2012).

Emanuele Lucchini Guastalla

Nel nostro ordinamento è stata così introdotta una condizione legale unitaria di figlio, che va a sostituire la precedente differenziazione che esisteva tra i figli legittimi (quelli nati nel matrimonio), i figli naturali (quelli nati al di fuori del matrimonio), i figli adottivi e quelli incestuosi. D'ora in poi nel nostro diritto civile troveremo un'unica denominazione per i discendenti, quella di figli, senza alcun ulteriore aggettivo, alla quale corrisponde un trattamento unitario della loro condizione giuridica.

L'innovazione legislativa va salutata con favore, in quanto pone fine a una dicotomia che in origine era giustificata dal favor matrimonii, che aveva portato il legislatore a delineare per i figli naturali una condizione molto meno favorevole di quella riservata ai figli legittimi. Un atteggiamento, questo, che non rispondeva più all'attuale coscienza sociale e che molti giuristi consideravano come il residuo di una morale familiare superata sia dalla Costituzione sia dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.

Più in dettaglio, quali sono le principali novità contemplate da un intervento legislativo a lungo atteso e attorno al quale si era creato un vivace dibattito?

La prima importante innovazione riguarda il vincolo di parentela dei figli nati al di fuori del matrimonio e di quelli adottivi: costoro, infatti, non saranno più legati da un rapporto di parentela con i soli genitori (naturali o adottivi), ma con tutti i parenti di questi ultimi. In altre parole, anche il figlio nato fuori del matrimonio (o adottato) avrà (non più solo sotto il profilo affettivo, ma anche sotto quello giuridico) dei nonni, degli zii, dei fratelli e dei cugini, con importanti effetti sul piano successorio e, in caso di separazione o divorzio dei genitori, sul diritto a continuare a frequentare i parenti di entrambi.

Altra rilevante modifica riguarda l'abbassamento dell'età del figlio da ascoltare o dal quale ottenere un espresso consenso per le questioni che lo riguardino: così, ad esempio, è previsto il diritto del figlio a essere ascoltato in tutte le questioni o procedure che lo riguardino a partire dai dodici anni o, addirittura, anche prima, qualora, come sancisce la legge, sia "capace di discernimento". Questa novità legislativa ben si concilia con le Convenzioni in materia di diritti del fanciullo (quella di New York del 1989 e quella di Strasburgo del 1996), che già prevedevano il diritto del fanciullo che avesse acquistato la capacità di discernimento ad essere ascoltato su ogni questione che coinvolgesse un suo interesse.

Un'ulteriore novità concerne il regime del riconoscimento dei figli: è stata prevista, infatti, la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi (un tempo ammessa quasi esclusivamente nel caso di inconsapevolezza, da parte del genitore, della natura incestuosa della relazione) facendo così cadere un tabù che riservava loro un trattamento di deciso sfavore. Tuttavia, il riconoscimento è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte del giudice, chiamato a valutare l'interesse del figlio e la necessità di evitare che il riconoscimento possa essergli di pregiudizio, come nell'ipotesi in cui la filiazione incestuosa sia il frutto di situazioni 'pesanti' (si pensi al caso di abusi consumati all'interno della famiglia).

Tuttavia, la riforma non è ancora giunta a definitivo compimento: la legge 219/2012 è intervenuta solo su alcune norme del diritto di famiglia, demandando alla legislazione delegata il compito di portare a termine l'importante novella entro i dodici mesi dall'entrata in vigore. Vedremo se e in quali altri modi il legislatore saprà svecchiare una normativa così sensibile.