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Dall'Università al lavoro

, di Marianna Fragonara Ciancio
Due giorni dedicati all'orientamento al lavoro

36
aziende, 7 studi legali, 1 studio commercialista, 5 istituzioni non profit, oltre 3400 studenti presenti: sono questi i numeri della seconda edizione del Bocconi&Jobs, che si è tenuta il 9 e 10 febbraio scorso in Bocconi. L'obiettivo pienamente raggiunto di questo Career Event, unico nel suo genere, è stato promuovere il dialogo e lo scambio di informazioni tra il mondo del lavoro e studenti, laureati e diplomati master universitari Bocconi. Durante queste due giornate, dedicate all'orientamento al lavoro, grandi e piccole società hanno tenuto, infatti, presentazioni e colloqui di selezione, e sono state a disposizione dei laureati, raccogliendo profili, candidature, dubbi e richieste.

Le linee indicative delle differenti forme di assunzione e alcune innovazioni normative previste dalla Legge Biagi (n.30 del 14 febbraio 2003) sono state tratteggiate nel corso del seminario "Giovani e mercato del lavoro a Milano: una panoramica sulle nuove forme contrattuali di inserimento", tenuto da Assolombarda. Da una rilevazione annuale fatta da UnionCamera, basata sulle previsioni di assunzione per l'anno 2003, sono emersi interessanti dati sul mercato del lavoro nella città di Milano. L'area dei Servizi rimarrà quella prescelta per il 73% dei laureati, inseriti in aziende della dimensione di oltre 250 dipendenti (63%), anche se, in particolare i nuovi profili triennali preferiranno aziende dai 50 ai 249 addetti (18%). Le lauree economico-giuridiche saranno sempre privilegiate (45.3%), ma si sta decisamente allargando la scelta per quelle tecnico-ingegneristiche (32,3%). Dall'indagine risulta, inoltre, che sempre più aziende richiedono una qualche forma di conoscenza del mercato del lavoro prima dell'assunzione: se, infatti, per il 27% delle società l'esperienza lavorativa non è ancora obbligatoriamente richiesta, per il 36% verrà richiesta un'esperienza specifica e per il 33% un'esperienza specifica nello stesso settore.


Vademecum delle forme contrattuali

Tirocinio-stage
Il tirocinio non è un vero e proprio rapporto lavorativo, ma un affiancamento di natura formativa con un addestramento pratico sul posto di lavoro caratterizzato da una struttura triangolare, che coinvolge tre soggetti: azienda-tirocinante-università. La durata massima dello stage è di 12 mesi per gli studenti e di 18 mesi per i laureati (salvo per coloro che sono laureati già da un anno e mezzo, per i quali non può essere superiore ai 6 mesi). L'affiancamento è il cuore della finalità formativa dello stage: sono previsti due tutor, uno d'azienda e uno accademico, che accompagnano il tirocinante per tutta la durata del tirocinio e con i quali si instaura un rapporto tutelare molto stretto. Lo stage viene attivato attraverso l'ente promotore (università), il quale propone all'azienda i profili e funge da struttura per la regolamentazione della formazione stessa. Esso deve essere preceduto dalla stipulazione della convenzione di stage, tra ente e impresa, e dal progetto formativo, una sorta di carta di identità con i dati anagrafici del tirocinante e la job-description del tirocinio stesso.

Tirocinio estivo (introdotto dalla legge Biagi)
Periodo estivo, di non più di 3 mesi, destinato a studenti regolarmente iscritti alla scuola secondaria superiore o all'università. Va intrapreso tra la fine di un anno accademico/scolastico e l'inizio del successivo. Questo particolare tipo di tirocinio si pone al di sopra della quota concessa alle aziende sul numero totale dei dipendenti (10%) e va a considerato, pertanto, quale ampliamento delle opportunità contrattuali sia per le aziende sia per gli studenti.

(introdotto dalla legge Biagi)Periodo estivo, di non più di 3 mesi, destinato a studenti regolarmente iscritti alla scuola secondaria superiore o all'università. Va intrapreso tra la fine di un anno accademico/scolastico e l'inizio del successivo. Questo particolare tipo di tirocinio si pone al di sopra della quota concessa alle aziende sul numero totale dei dipendenti (10%) e va a considerato, pertanto, quale ampliamento delle opportunità contrattuali sia per le aziende sia per gli studenti.

Apprendistato
La Legge Biagi prevede, attualmente, tre tipi di apprendistato:
• apprendistato di istruzione e formazione - rivolto a giovani fino ai 15 anni, della durata di 3 anni. Il fine è il conseguimento di una qualifica professionale;
• apprendistato professionalizzante - rivolto a persone tra i 18 e i 29 anni, della durata di 2-6 anni. Il fine è il conseguimento di una qualifica professionale;
• apprendistato di alta formazione - rivolto a persone tra i 18 e i 29 anni. Il fine è l'acquisizione di un diploma o percorso di alta formazione.
Il limite percepito per questo contratto è di tipo più propriamente culturale: a differenza di un tempo, infatti, il termine "apprendistato" identifica oggi un percorso di alta professionalizzazione con lo sviluppo di competenze specifiche.

La Legge Biagi prevede, attualmente, tre tipi di apprendistato:• apprendistato - rivolto a giovani fino ai 15 anni, della durata di 3 anni. Il fine è il conseguimento di una qualifica professionale;• apprendistato - rivolto a persone tra i 18 e i 29 anni, della durata di 2-6 anni. Il fine è il conseguimento di una qualifica professionale;• apprendistato - rivolto a persone tra i 18 e i 29 anni. Il fine è l'acquisizione di un diploma o percorso di alta formazione.Il limite percepito per questo contratto è di tipo più propriamente culturale: a differenza di un tempo, infatti, il termine "apprendistato" identifica oggi un percorso di alta professionalizzazione con lo sviluppo di competenze specifiche.

Contratto di inserimento (sostitutivo del CFL e ancora in fase di attuazione):
La finalità di questo contratto è di realizzare, mediante un progetto di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, il suo inserimento o reinserimento lavorativo. Della durata di 9-18 mesi, il contratto di inserimento si rivolge a:
• persone tra i 18 e i 29 anni;
• disoccupati di lunga durata, dai 29 ai 32 anni;
• disoccupati con più di 50 anni;
• lavoratori non occupati da almeno due anni;
• donne residenti in aree geografiche ad alto tasso di disoccupazione femminile;
• persone affette da handicap.

(sostitutivo del CFL e ancora in fase di attuazione): La finalità di questo contratto è di realizzare, mediante un progetto di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, il suo inserimento o reinserimento lavorativo. Della durata di 9-18 mesi, il contratto di inserimento si rivolge a:• persone tra i 18 e i 29 anni;• disoccupati di lunga durata, dai 29 ai 32 anni;• disoccupati con più di 50 anni;• lavoratori non occupati da almeno due anni;• donne residenti in aree geografiche ad alto tasso di disoccupazione femminile;• persone affette da handicap.

Contratto a tempo determinato
Contratto di lavoro caratterizzato dall'apposizione di un termine definito o definibile (a progetto) e realizzato dall'azienda per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.

Contratto di lavoro caratterizzato dall'apposizione di un termine definito o definibile (a progetto) e realizzato dall'azienda per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.

Contratto part-time
Contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato, basato su un ridotto orario di lavoro su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale. Si caratterizza per la flessibilità di rapporto tra azienda e lavoratore.

Contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato, basato su un ridotto orario di lavoro su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale. Si caratterizza per la flessibilità di rapporto tra azienda e lavoratore.

Lavoro ripartito
Contratto di lavoro, detto anche "job-sharing", mediante il quale due lavoratori assumono l'adempimento di un'unica prestazione lavorativa. I tempi e le modalità di lavoro vengono decisi e correlati da entrambi i soggetti.

Contratto di lavoro, detto anche "job-sharing", mediante il quale due lavoratori assumono l'adempimento di un'unica prestazione lavorativa. I tempi e le modalità di lavoro vengono decisi e correlati da entrambi i soggetti.

Lavoro intermittente (introdotto dalla Legge Biagi)
Contratto di lavoro, detto anche "job on call", che pone il lavoratore a disposizione del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato. Prevede una sorta di indennità garantita nel caso in cui il lavoratore manifesti la propria disponibilità ad attendere di essere chiamato dall'azienda per svolgere il lavoro richiesto, in base ai bisogni.

(introdotto dalla Legge Biagi)Contratto di lavoro, detto anche "job on call", che pone il lavoratore a disposizione del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato. Prevede una sorta di indennità garantita nel caso in cui il lavoratore manifesti la propria disponibilità ad attendere di essere chiamato dall'azienda per svolgere il lavoro richiesto, in base ai bisogni.

Somministrazione del lavoro (in sostituzione dell'attuale disciplina del Lavoro interinale)
Contratto per il quale il lavoratore non è a disposizione dell'azienda, bensì della società di lavoro interinale che gli procura l'impiego: il datore di lavoro è, quindi, la società di somministrazione del lavoro. La prestazione può essere a tempo determinato o indeterminato.

(in sostituzione dell'attuale disciplina del Lavoro interinale)Contratto per il quale il lavoratore non è a disposizione dell'azienda, bensì della società di lavoro interinale che gli procura l'impiego: il datore di lavoro è, quindi, la società di somministrazione del lavoro. La prestazione può essere a tempo determinato o indeterminato.

Lavoro a progetto (ex "co.co.co.")
Rapporto di lavoro autonomo da realizzarsi coordinandosi con l'organizzazione dell'azienda per la quale si collabora. Deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal datore di lavoro con indicazione della durata, ma gestiti autonomamente dal collaboratore, ossia senza vincolo di subordinazione e in funzione del risultato.

(ex "co.co.co.") Rapporto di lavoro autonomo da realizzarsi coordinandosi con l'organizzazione dell'azienda per la quale si collabora. Deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal datore di lavoro con indicazione della durata, ma gestiti autonomamente dal collaboratore, ossia senza vincolo di subordinazione e in funzione del risultato.

Per saperne di più:
www.unioncamere.it
www.welfare.gov.it
www.espertidi.it/it/leggebiagi.php
www.parlamento.it

Aziende e giovani a confronto