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Chi inquina, paga

, di Edoardo Croci - direttore Sur Lab Universita' Bocconi
Gli strumenti economici si confermano elemento cardine nelle varie strategie e misure ambientali europee, dal Green Deal, alla revisione degli ETS, al Carbon Border Adjustment Mechanism

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, pone all'art. 191 il principio "chi inquina paga" alla base della politica ambientale europea, insieme ai principi di precauzione, di azione preventiva e di correzione alla fonte dei danni ambientali.
Il principio, introdotto nel 1972 dall'OCSE, attribuisce a chi inquina la responsabilità dei danni all'ambiente e realizza l'internalizzazione delle esternalità ambientali, che si riflettono così sul prezzo dei prodotti.
Gli strumenti economici risultano particolarmente idonei a tale fine, correggendo i fallimenti del mercato attraverso l'introduzione di incentivi e disincentivi di natura prevalentemente fiscale, che possono essere disegnati in modo da perseguire elevati gradi di efficacia e di efficienza. In questo ambito l'Unione Europea e gli Stati nazionali hanno sviluppato un quadro complesso, non sempre coerente, di ricorso agli strumenti economici per l'ambiente in diversi ambiti. Con l'avvio dell'Emission Trading Scheme (ETS) europeo nel 2005, questo è diventato il principale strumento per l'attuazione degli obiettivi sempre più ambiziosi di decarbonizzazione dell'economia europea, pur richiedendo una serie di aggiustamenti per rimediare ad una sovra-allocazione iniziale di diritti di emissione e alla crisi del Covid 19.

Il Green Deal, che costituisce la visione complessiva ed integrata di policy ambientale e climatica adottata dall'attuale Commissione europea, conferma e rafforza il ruolo degli strumenti economici. La Comunicazione sulla Business Taxation del XXI secolo, COM (2021) 251 final, riconosce la rilevanza di un sistema fiscale di supporto alla transizione verde per raggiungere gli obiettivi del Green Deal, tenendo conto degli impatti sociali ai fini di una just transition. La valutazione dei potenziali effetti regressivi della fiscalità ambientale, insieme al riutilizzo del gettito mediante sussidi ambientali, costituisce così un elemento chiave dell'approccio europeo.
A loro volta, i Piani nazionali integrati energia e clima (PNIEC) recentemente presentati dagli Stati nazionali, in vista della loro approvazione finale nel giugno 2024, richiedono agli strumenti economici un contributo determinante.
Il pacchetto Fit for 55, presentato dalla Commissione Europea nel luglio 2021, integra un insieme di atti in diversi settori con la finalità di raggiungere l'obbiettivo di riduzione del 55% delle emissioni climalteranti al 2030 e la neutralità climatica al 2050. Tra l'ampia gamma di strumenti di policy a cui si ricorre, un ruolo primario è affidato agli strumenti economici.

Inoltre, è prevista la riforma dell'ETS con una più rapida riduzione del cap delle emissioni, dall'attuale 2,2% all'anno al 4,3% nel periodo 2024-2027 e al 4,4% nel periodo 2028-2030 e con una riduzione complessiva delle emissioni al 2030 rispetto al 2005 che passa dal 43% al 62%. Oltre alle emissioni già coperte dei settori della produzione di elettricità e calore, delle industrie energivore e dell'aviazione (limitato per ora ai soli voli interni all'UE), si prevede l'estensione graduale dello schema al traporto marittimo a partire dal 2024 e un nuovo schema separato di emission trading per le emissioni degli edifici e del trasporto stradale, da applicarsi a monte ai distributori di combustibili, con obblighi di reporting a partire dal 2025 e operativo a partire dal 2026. Nel nuovo sistema tutti i diritti di emissione sarebbero assegnati mediante asta.
È infine prevista, in parallelo con l'eliminazione dell'attribuzione gratuita di diritti di emissione ai settori energivori, l'introduzione di un Carbon Border Adjustment Mechanism per evitare fenomeni di carbon leakege (cioè di trasferimento di attività emissive in Paesi extra UE). Il meccanismo sarà introdotto gradualmente dal 2023 con obblighi di reporting e dal 2026 con l'effettivo assoggettamento degli importatori di prodotti a elevata intensità energetica. L'ammontare della tassa è variabile, in base al carbon price del Paese di importazione, in modo da equiparare l'onere al prezzo del carbonio a cui sono sottoposti i beni prodotti in Europa per creare un level playing field e rispettare i criteri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.
Una parte dei proventi generati da questi strumenti contribuirà al Climate Social Fund per essere reinvestiti nel processo di transizione a favore dei soggetti, sia imprese che famiglie, che sopportano i maggiori costi. La finalità è quella di aumentare la competitività dell'economia europea e migliorare l'ambiente allo stesso tempo.