Statuto dell'associazione
Lo Statuto è il documento fondativo dell’associazione (scarica l'esempio nel box a fondo pagina).
Bocconi, lasciando libertà alle associazioni di auto-organizzarsi, non ha definito modelli di riferimento, ma indica i principi e i criteri secondo i quali lo statuto deve essere sviluppato.
OBIETTIVI
Si ricorda che un'associazione studentesca non può avere:
- obiettivi statutari in conflitto con le leggi italiane
- obiettivi statutari in conflitto con i regolamenti ed i valori dell'ateneo
- finalità e/o attività in sovrapposizione con attività istituzionali dell'ateneo
- modalità di organizzazione interna che non garantiscano pari opportunità a tutti gli associati.
ATTENZIONE! Lo statuto deve necessariamente delineare e includere i seguenti elementi:
- L’associazione non può avere sede legale in una delle sedi dell’Università o avere sede in un luogo generico (ad esempio "in Milano"), ma è necessario includere un indirizzo.
- Qualora venga utilizzato il nome “Bocconi” nel nome dell’associazione, lo stesso deve essere accompagnato da “studenti” o “students”. Logo e nome dell'associazione devono essere coerenti tra loro
- Le finalità e gli scopi dell'associazione devono essere esplicitati in modo chiaro e dettagliato.
- Le modalità di elezione delle cariche associative (Presidente, Vicepresidente ed eventuali altri organi previsti nello statuto).La nomina dei responsabili dell’associazione deve avvenire secondo criteri di democraticità. I responsabili di un’associazione non possono ricoprire ruoli di responsabilità in altre associazioni.
- Possono fare parte di un'associazione studentesca Bocconi i soli studenti Bocconi regolarmente iscritti. Lo status di membro e le cariche attive interne all’associazione decadono con la laurea.
I soci devono avere gli stessi diritti in termini di elettorato attivo e passivo. - I criteri di ammissione dei nuovi membri, che non possono basarsi su alcun tipo di discriminazione.
Non può essere applicata una selezione dei membri: una volta ricevute le domande di ammissione, l'associazione può solo respingerle, motivandole. I motivi di rigetto delle domande non possono basarsi su elementi discriminatori. - Lo statuto deve prevedere una quota associativa, che può avere anche valore simbolico. Non è necessario tuttavia, specificare l'ammontare della quota.
- Lo statuto deve dichiarare che l'associazione non pratica nessun tipo di discriminazione (come, ad esempio, razziale, religioso, sessuale, di genere o per disabilità).