Revoca alloggio

L’assegnazione dell’alloggio sarà revocata nei seguenti casi:

a. Provvedimenti disciplinari
Lo studente che nel corso dell’anno riceva sanzioni disciplinari superiori alla ammonizione comminate dall’Università Bocconi incorre nella revoca dell’assegnazione dell’alloggio con conseguente espulsione dalla residenza e perdita del deposito cauzionale. In questo caso lo studente dovrà lasciare definitivamente l’alloggio a lui assegnato.

 

b. Grave violazione del Regolamento Residenze Bocconi
Lo studente che nel corso dell'anno si sia reso responsabile di grave violazione delle norme del Regolamento Residenze Bocconi incorre nella revoca dell’assegnazione dell’alloggio con conseguente espulsione dalla residenza e perdita del deposito cauzionale. In questo caso lo studente dovrà lasciare immediatamente e definitivamente l'alloggio a lui assegnato.

L’Università si riserva di deferire lo studente alla Commissione disciplinare.
L'Università si riserva inoltre di disporre la non idoneità dello studente ad usufruire del Servizio Alloggi per l'intero ciclo di studi.

 

c. Dichiarazioni non veritiere
Lo studente che abbia presentato/presenti dichiarazioni non veritiere, incorre nella revoca dell’assegnazione dell’alloggio con conseguente espulsione dalla residenza e perdita del deposito cauzionale. In questo caso lo studente dovrà lasciare immediatamente e definitivamente l’alloggio a lui assegnato. Saranno inoltre applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R 445/2000 nonché le sanzioni previste dall’art. 10 comma 3 del D.lgs. 68/2012 consistenti nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto al valore dei servizi indebitamente fruiti, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del d.l n. 78/2010 nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

L’Università Bocconi si riserva la possibilità di adottare sanzioni disciplinari e, qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.), la denuncia all’autorità giudiziaria.