Attestazione ISEE
Lo studente deve provvedere alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso un ente acquisitore abilitato (es. INPS, CAF) in tempo utile.
La DSU, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autocertificate.
Il dichiarante riceverà, da parte dell’ente acquisitore (INPS, CAF), una ricevuta di avvenuta presentazione, ma non l’ISEE calcolato.
Per il calcolo dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate (questo processo richiede circa 15 giorni).
Pertanto, è responsabilità dell’interessato entrare in possesso dell’Attestazione ISEE munita del relativo numero di protocollo (es. INPS - ISEE – 2023- XXXXXXXXX-00) e della nota “Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario”, in tempo utile rispetto alle scadenze previste per la presentazione della domanda.
Non verranno accettate le Attestazioni ISEE riportanti l’annotazione di omissioni e/o difformità riscontrate a seguito del controllo dell’INPS. Lo studente deve presentare all’Università l’attestazione ISEE e la relativa DSU che siano già state rettificate a seguito dell’anomalia riscontrata.
Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento al sito dell'INPS (link).