Accertamento delle condizioni economiche e della veridicità delle informazioni fornite

Ai
fini dell’accertamento delle condizioni economiche l’Università Bocconi,
attraverso il Centro per il Diritto allo Studio Universitario-ISU Bocconi, si
avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in
particolare dall’art. 10 del D.lgs.n.68/2012,
dall’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, dall’art. 11 del DCPM 159/2013 e dalla circolare INPS n. 171/2014  anche richiedendo ogni documentazione utile
per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod.
Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

In
accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia,
Ministero delle Finanze, si provvederà al controllo sostanziale della
veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno
beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per
concorso, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall’art. 71 del
D.P.R. 445/2000.

Inoltre
i dati relativi ai beneficiari di agevolazioni ISU Bocconi potranno essere
inviati all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di conseguenza al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.L. 31 maggio
2010, n. 78.

In
caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste
dagli art. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alle sanzioni previste
dall’art. 10 del D. Lgs. 68/2012 e in particolare:

1.   Nelle more dell'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di
cui all'articolo 3, comma 1, procedono al controllo della veridicità della
situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali
e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso
del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. A tale fine, alle
università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, agli enti erogatori dei servizi, è data facoltà di accesso diretto,
previa stipula di apposita convenzione, al Sistema di interscambio anagrafe
tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell'Agenzia delle entrate.       

2.   Gli enti erogatori dei servizi, inviano gli
elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria e possono
richiedere alla stessa l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. I
componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano
dei servizi sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi
della vigente normativa, ai massimi controlli.

3.   Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni
stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non
veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei
relativi interventi, è soggetto a  una
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo
triplo rispetto a quella percepita e al valore dei servizi indebitamente
fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso
degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché' delle norme
penali per i fatti costituenti reato.

4. Ai sensi della
normativa sopra citata il trattamento dei dati raccolti con la domanda di
assegnazione dei benefici, effettuato per l’accertamento della condizione
economica e della veridicità della situazione familiare, è necessario per
l’adempimento di un obbligo legale ai sensi
art. 10 del D.lgs. 68/2012, dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 11
del DPCM 159/2013 nonché per l’esecuzione di un rilevante compito di interesse
pubblico di cui l’Università è investita ai sensi dell’art. 34, commi 3, 4
della Costituzione, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e del D.lgs. 68/2012. Inoltre
deve ritersi legittimo il trattamento dei dati sensibili indicati al momento
della presentazione della domanda per l’assegnazione dei benefici a concorso
perché necessario per l’esecuzione di un rilevante compito di interesse
pubblico ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e del D.lgs. 68/2012 (artt. 6 e 9
del GDPR 679/2016).

Ai
sensi dell’art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5
anni decorrenti dall’ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla
autocertificazione rivelatasi non veritiera.

L’Università Bocconi si riserva la possibilità di
adottare sanzioni disciplinari e, qualora si ravvisino gli estremi di reato
(art. 331 c.p.p.), la denuncia all’autorità giudiziaria.