Nucleo familiare convenzionale Bocconi
Per la definizione del nucleo familiare convenzionale Bocconi si deve far riferimento alla normativa di seguito dettagliata:
Nelle situazioni diverse dalle precedenti il nucleo familiare convenzionale sarà valutato caso per caso.
Le disposizioni sopra indicate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione a.a. 2022-2023 relative alla definizione del nucleo familiare convenzionale Bocconi.
Se lo studente è anagraficamente convivente con entrambi i genitori o con l'unico genitore vivente, il nucleo familiare convenzionale Bocconi è composto dai seguenti soggetti:
-
lo studente;
- entrambi i genitori o l’unico genitore vivente;
- tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico dello studente anche se non legati da vincoli di parentela;
- altri figli fiscalmente a carico dei genitori anche se non appartenenti allo stato di famiglia anagrafico dello studente.
In caso di separazione legale, divorzio o di genitori tra loro non conviventi (siano essi coniugati o non coniugati) il nucleo familiare convenzionale è composto dai seguenti soggetti:
- lo studente;
- tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente;
- il genitore non appartenente allo stato di famiglia anagrafico dello studente;
- altri figli fiscalmente a carico dei genitori anche se non appartenenti allo stato di famiglia dello studente.
Infatti, se lo studente è anagraficamente convivente con uno solo dei genitori, il nucleo familiare convenzionale Bocconi comprende anche il genitore non appartenente allo stato di famiglia dello studente. Per la determinazione di una '"Agevolazione sulla contribuzione ordinaria" sarà considerato il reddito/patrimonio cumulato di entrambi i genitori.
Lo studente che risulta in stato di famiglia diverso da quello dei genitori, si considera comunque facente parte del nucleo familiare dei genitori (famiglia di origine).
In tal caso il nucleo familiare convenzionale comprenderà:
-
lo studente;
- tutti i soggetti che compongono lo stato di famiglia anagrafico dei genitori;
- altri figli fiscalmente a carico dei genitori anche se non appartenenti allo stato di famiglia dei genitori.
Se i genitori non sono tra loro anagraficamente conviventi si considerano:
-
lo studente;
- tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico della madre (se vivente, altrimenti del padre);
- il padre (se vivente);
- i figli dei genitori fiscalmente a loro carico anche se non appartenenti allo stato di famiglia anagrafico dello studente.
Se lo studente dichiara di vivere per proprio conto (con proprio reddito e/o patrimonio), con residenza diversa da quella della famiglia di origine, ai fini della determinazione della fascia di contribuzione verrà considerato anche il reddito e patrimonio dei componenti della famiglia di origine.
Lo studente si considera “indipendente” dal nucleo familiare di origine soltanto se coniugato e con reddito/patrimonio adeguati al sostegno del nuovo nucleo familiare: in tal caso il nucleo familiare convenzionale Bocconi è composto da:
- lo studente;
- tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico dello studente.