Accertamento delle condizioni economiche e della veridicità delle informazioni e della documentazione fornite


Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche l’Università Bocconi, attraverso il Centro per il Diritto allo Studio Universitario - ISU Bocconi, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dall’art. 10 del D.lgs.n.68/2012, dall’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’art. 11 del DCPM 159/2013 e dalla circolare INPS n. 171/2014 verificando la veridicità, la coerenza e la corrispondenza della condizione economico-patrimoniale risultante dal confronto tra le informazioni, l’Attestazione ISEE/ISEEU parificato e l’ulteriore documentazione fornita e le informazioni e la documentazione presenti nei propri archivi. Ai fini dell’accertamento, l’Università potrà anche richiedere, in qualsiasi momento, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle informazioni, delle dichiarazioni e della documentazione presentate. 

In accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, si provvederà al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

Inoltre i dati relativi ai beneficiari di agevolazioni ISU Bocconi potranno essere inviati all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di conseguenza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli art. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alle sanzioni previste dall’art. 10 del D. Lgs. 68/2012 e in particolare:

1.   Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. A tale fine, alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti erogatori dei servizi, è data facoltà di accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell'Agenzia delle entrate. 

2.   Gli enti erogatori dei servizi, inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria e possono richiedere alla stessa l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

3.   Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto a  una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché' delle norme penali per i fatti costituenti reato.

4. Ai sensi della normativa sopra citata il trattamento dei dati raccolti con la domanda di assegnazione dei benefici, effettuato per l’accertamento della condizione economica e della veridicità della situazione familiare, è necessario per l’adempimento di un obbligo legale ai sensi art. 10 del D.lgs. 68/2012, dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 11 del DPCM 159/2013 nonché per l’esecuzione di un rilevante compito di interesse pubblico di cui l’Università è investita ai sensi dell’art. 34, commi 3, 4 della Costituzione, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e del D.lgs. 68/2012. Inoltre deve ritersi legittimo il trattamento dei dati sensibili indicati al momento della presentazione della domanda per l’assegnazione dei benefici a concorso perché necessario per l’esecuzione di un rilevante compito di interesse pubblico ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e del D.lgs. 68/2012 (artt. 6 e 9 del GDPR 679/2016).

Ai sensi dell’art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall’ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

L’Università Bocconi si riserva la possibilità di adottare sanzioni disciplinari e, qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.), la denuncia all’autorità giudiziaria.