Attestazione ISEE dello studente e Altra Attestazione ISEE a.a. 2025-26

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Importante

Si precisa che solo per gli studenti che si sono immatricolati nella Early session sarà necessario presentare l'Attestazione ISEE 2024 Universitario dello studente e la Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata a partire dal 1° gennaio 2024.

Pertanto è responsabilità dell’interessato quella di entrare in possesso dell’Attestazione ISEE munita del relativo numero di protocollo (es. INPS - ISEE – 2024 - XXXXXXXXX-00) e della nota “Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario”, in tempo utile alle scadenze previste per la presentazione della documentazione.

Periodo di riferimento

L’Attestazione ISEE e la Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciate a partire dal 1° gennaio 2024 fanno riferimento a:

  • nucleo familiare convenzionale in essere alla data di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica;

  • redditi dell’anno solare 2022;

  • patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto al 31 dicembre dell’anno solare 2022.

 

Nell'elenco dei documenti richiesti per la domanda di agevolazione sulla contribuzione ordinaria è presente anche l'Attestazione ISEE per prestazioni universitarie e la relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), la cui data di sottoscrizione sia successiva al 1° gennaio 2025.
 

Questi documenti possono essere richiesti da qualsiasi componente del nucleo familiare ISEE purchè l'ISEE sia rilasciato per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente che richiede il beneficio.

L’Attestazione ISEE verrà utilizzata dall’Università come documento informativo e non sostituisce l’ulteriore documentazione fiscale e integrativa richiesta per la valutazione della condizione economico-patrimoniale dello studente e del suo nucleo familiare convenzionale Bocconi.

In nessun caso gli indicatori economici risultanti dall’Attestazione ISEE verranno considerati ai fini della determinazione dell'agevolazione sulla contribuzione ordinaria che verrà attribuita sulla base dei parametri di determinazione Bocconi.

Lo studente figlio di genitori tra loro legalmente separati, divorziati o tra loro mai coniugati e non conviventi deve presentare anche l’ISEE 2025 ordinario e la DSU del genitore non compreso nel suo nucleo familiare ISEE.

Lo studente in possesso di una Attestazione ISEE come studente “autonomo” ai fini delle prestazioni universitarie ISEE ma che non sia coniugato (e quindi non considerabile “indipendente” ai fini delle agevolazioni sulla contribuzione ordinaria) deve presentare anche l’ISEE ordinario di entrambi i genitori.

Si ricorda che per ogni soggetto appartenente al nucleo familiare convenzionale Bocconi è richiesta tutta la documentazione, a prescindere dal fatto che appartenga o meno a nucleo familiare anagraficamente diverso.

Per tutte le situazioni familiari che implicano un nucleo familiare convenzionale Bocconi non coincidente con il nucleo di riferimento per l’attestazione ISEE è necessario produrre anche tutte le attestazioni ISEE ordinarie e relative DSU per ogni componente del nucleo familiare convenzionale Bocconi che non vi risulti compreso.

Sul nucleo familiare convenzionale si rivedano le regole indicate a questa pagina.

Il genitore con residenza estera che in base alle vigenti disposizioni di legge non possa essere incluso o non possa presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’Attestazione ISEE dovrà presentare la documentazione reddituale e patrimoniale estera i cui dettagli sono riportati nella seguente pagina: Documentation 2025-2026 (qui disponibile).

Suggerimenti operativi per ottenere l’attestazione ISEE 2025 e relativa DSU

Lo studente deve provvedere alla presentazione della DSU presso un ente acquisitore abilitato (per es. INPS, CAFin tempo utile.

La compilazione della DSU online effettuata in autonomia sul sito INPS è sconsigliata. In caso di inesperienza e/o di situazioni economico-patrimoniali articolate il supporto di un operatore/professionista risulta infatti di particolare importanza per la corretta e celere elaborazione dell'Attestazione.
 

La DSU, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autocertificate.
 

Il dichiarante riceverà, da parte dell’ente acquisitore (INPS, CAF), una ricevuta di avvenuta presentazione ma non l’ISEE calcolato.

Per il calcolo dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate (circa 15 giorni).

Pertanto è responsabilità dell’interessato quella di entrare in possesso dell’Attestazione ISEE munita del relativo numero di protocollo (es. INPS - ISEE – 2025 - XXXXXXXXX-00) e della nota “Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario”, in tempo utile alle scadenze previste per la presentazione della documentazione.
 

Non verranno accettate le attestazioni ISEE riportanti l’annotazione di omissioni e/o difformità riscontrate a seguito del controllo dell’INPS. Lo studente deve presentare all’Università l’attestazione ISEE e la relativa DSU che siano già state rettificate a seguito dell’anomalia riscontrata.

Per informazioni complete ed esaustive in merito al rilascio dell'Attestazione ISEE è necessario fare riferimento alla normativa vigente e al sito dell'INPS, nonché all'eventuale professionista di fiducia.

Periodo di riferimento

L’Attestazione ISEE e la Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciate a partire dal 1° gennaio 2025 fanno riferimento a:

  • nucleo familiare convenzionale in essere alla data di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica;

  • redditi dell’anno solare 2023;

  • patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto al 31 dicembre dell’anno solare 2023.


Avvertenze

Gli studenti che presentino un’Attestazione ISEE universitario irregolare, contenente omissioni o difformità e/o che comunicano dati non corrispondenti alle risultanze evidenziate dalla documentazione o non corrispondenti a quanto emergerà dalle verifiche dell’Università saranno esclusi dalla valutazione ai fini della concessione di agevolazioni sulla contribuzione ordinaria.

Anche in caso di mancata informazione sul patrimonio mobiliare, la documentazione verrà considerata incompleta.
 

Si ricorda agli studenti che quanto dichiarato in autocertificazione è passibile delle sanzioni penali previste – per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Saranno considerate valide solo Attestazioni ISEE la cui data di sottoscrizione della DSU sia successiva al 1° gennaio 2025.

Le disposizioni sopra indicate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione a.a. 2025-2026 relative alla documentazione richiesta per la presentazione della domanda di agevolazione a.a. 2025-2026.