Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici
— Pagina in aggiornamento —
Beneficio in sintesi |
Riduzione del 60% sulla contribuzione universitaria ordinaria Bocconi |
Nell'ambito del programma di supporto agli studi rivolto ai propri studenti, L'Università Bocconi mette a disposizione degli studenti candidati italiani e bocconiani immatricolati ai corsi di laurea magistrale 100 esoneri dal pagamento del 60% dei contributi accademici per l'a.a. 2024-2025.
Per l’erogazione di tali benefici l’Università Bocconi impegna risorse proprie e gentili donazioni ed elargizioni di donor privati, fondazioni e raccolte durante l'anno accademico, gli studenti beneficiari potranno essere contattati dalla Direzione Fundraising dell'Università Bocconi o da uno o più donor per la partecipazione in attività accademiche o extra-accademiche.
Le disposizioni sotto riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione del beneficio dell' "Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici a.a. 2024-2025" per gli studenti immatricolati al primo anno di un corso di laurea magistrale nell'a.a. 2024-2025.
1. Destinatari del beneficio
Possono essere valutati ai fini dell'agevolazione "Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici" per l’a.a. 2024-2025 gli studenti:
- candidati bocconiani e candidati italiani (ossia selezionati attraverso la modalità per candidati dedicata a studenti e laureati in una università italiana) immatricolati al primo anno di corso nell'a.a. 2024-2025;
- residenti in Italia con nucleo familiare residente in Italia;
- in possesso di un'Attestazione ISEE rilasciata nel 2024 per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario in favore dello studente richiedente il beneficio, con indicatore ISEE maggiore di 24.000 euro e minore di 50.000 euro.
Attenzione:
Si precisa che il possesso dei singoli requisiti sopra indicati non conferisce un diritto automatico all’ottenimento del beneficio, ma è esclusivamente una condizione per accedere al processo di valutazione della richiesta.
Infatti, per definire l’entità del supporto attribuibile l’Ufficio Fees, Funding and Housing valuta nel complesso tutti i documenti presentati e relativi all'intero nucleo familiare convenzionale Bocconi dello studente, proprio con l’obiettivo di comprendere al meglio la condizione economico-patrimoniale dello studente e della sua famiglia.
Le disposizioni sopra riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione a.a. 2024-2025 relativa alla revoca e decadenza dell'esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi per gli studenti assegnatari del beneficio nell'a.a. 2024-2025.
La valutazione della condizione economico-patrimoniale viene effettuata dall’Ufficio Fees, Funding and Housing sulla base della documentazione presentata nell’apposita domanda online. Non potranno essere valutate ai fini dell'assegnazione del beneficio le domande presentate oltre i termini e/o secondo modalità diverse da quelle previste. Inoltre, l'esonero parziale non potrà essere assegnato agli studenti che presentino documentazione incompleta, che comunichino dati non corrispondenti alle risultanze evidenziate dalla documentazione o non corrispondenti a quanto emergerà dalle verifiche dell’Università.
Si specifica che gli studenti immatricolati al primo anno di corso nell’a.a. 2024-2025 ai programmi LSE-Bocconi Double Degree (MSc PPA), Sciences Po-Bocconi Double Degree (MSc PPA) e Yale-Bocconi Double Degree, se in possesso dei requisiti sotto descritti, possono presentare domanda di esonero parziale per l’a.a. 2024-2025. In caso di assegnazione, il beneficio verrà accordato soltanto per l’a.a. 2024-2025 e non sarà rinnovato per l’a.a. di iscrizione successivo al primo (a.a. 2025-2026).
Si precisa che il beneficio è alternativo ad altre tipologie di esonero e/o agevolazione (eventuali esoneri di merito, borse di studio e/o esoneri dal pagamento di tasse e contributi Bocconi in ottemperanza ad accordi stipulati dall'Università Bocconi con università partner, altro beneficio erogato dall’Università per l’a.a. 2024-2025) e, pertanto, si precisa che, per ciascun anno accademico, può essere applicata una sola agevolazione tra quelle offerte dall’Università Bocconi.
Si precisa che, per ciascun anno accademico, può essere applicata una SOLA agevolazione tra quelle offerte dall’Università Bocconi. Tale regola si applica anche qualora lo studente sia già beneficiario di una agevolazione e abbia richiesto e ottenuto l’esito favorevole di assegnazione di una ulteriore agevolazione.
Lo studente interessato deve presentare la domanda di "Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici a.a. 2024-25" dopo aver completato l'immatricolazione online, nella tranche di assegnazione corrispondente all’immatricolazione ed esclusivamente nei periodi indicati.
L’attribuzione del beneficio può essere accordata solamente dopo la verifica puntuale di tutta la documentazione richiesta, inserita dal richiedente nella domanda di "Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici" e qui dettagliata.
Il beneficio assegnato potrà essere rinnovato per tutta la durata legale del regolare ciclo di studi a condizione che lo studente rispetti ogni anno i requisiti di merito previsti per la conferma.
La conferma per l'a.a. 2025-2026 dell'"Esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici" per gli studenti immatricolati e assegnatari del beneficio nell’a.a 2024-2025 è subordinata al rispetto dei seguenti criteri di rinnovo:
> regolare iscrizione all’anno accademico 2025-2026 entro i termini e i modi definiti dall’Academic Services;
> conseguimento durante l’anno accademico di almeno 50 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto 2025.
Eventuali cambiamenti dei crediti derivanti da provvedimenti eccezionali verranno qui pubblicati.
Per il conseguimento del numero di crediti richiesti per la conferma del beneficio dell’esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi NON è previsto l’utilizzo di crediti bonus in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti dallo studente.
Il possesso dei requisiti verrà verificato automaticamente dall’Ufficio Fees, Funding and Housing, ma è responsabilità dello studente verificare se i crediti sostenuti siano effettivamente registrati al Punto Blu entro le date sopra indicate. Lo studente che dovesse riscontrare anomalie nella registrazione degli esami sostenuti è invitato a contattare, entro la data sopra indicata, il desk Academic Services tramite B in touch.
Se lo studente sarà in possesso dei requisiti richiesti, l’esenzione apparirà al Punto Blu, nella situazione finanziaria, approssimativamente entro la metà del mese di settembre.
Se lo studente non sarà in possesso dei requisiti richiesti entro la data sopra indicata, l’esonero parziale assegnato non potrà essere applicato per l’anno accademico successivo. Lo studente quindi dovrà provvedere al regolare pagamento dei contributi accademici previsti per quell’anno accademico.
La conferma dell’esonero parziale, per l'anno di corso successivo al primo, per tutta la durata legale del regolare ciclo di studi, è subordinata al pagamento di tasse e contributi universitari presso l’Università Bocconi. Per tale motivo l’esonero parziale NON può essere confermato per l’anno accademico successivo al primo per gli studenti che siano stati assegnatari del beneficio al primo anno di immatricolazione e che al secondo anno si iscrivano ad un programma di Double Degree/Joint Degree che comporti l’esonero dal pagamento di tasse e contributi presso l’Università Bocconi.
A questo proposito, si specifica che gli studenti immatricolati ai programmi LSE-Bocconi Double Degree (PPA), Sciences Po-Bocconi Double Degree (PPA) e Yale-Bocconi Double Degree (IM o M) risultati assegnatari di esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi accademici per l’a.a. 2024-2025 non potranno confermare il beneficio per l’a.a. successivo al primo (a.a. 2025-2026).
Attenzione:
Si precisa che quanto sopra definito non è applicabile agli studenti che NON abbiano partecipato al concorso “Esoneri parziali dal pagamento del 60% dei contributi accademici”, ma che abbiano beneficiato dell’esonero del 60%, in uno o più anni del corso di laurea, eccezionalmente assegnato dall’Università Bocconi e valido esclusivamente per l'anno accademico di assegnazione.
Le disposizioni sopra riportate costituiscono pubblicazione ufficiale della regolamentazione a.a. 2024-2025 relativa alla conferma dell'esonero parziale dal pagamento del 60% dei contributi per gli studenti assegnatari del beneficio nell'a.a. 2024-2025.
Il beneficio dell’esonero parziale viene revocato nei seguenti casi:
> assegnazione e/o accettazione, in qualunque anno di corso, di un ulteriore e/o diverso beneficio di entità pari o superiore all’esonero parziale assegnato dall’Università Bocconi; si specifica a questo proposito che nel caso in cui lo studente dovesse successivamente perdere tale beneficio l’esonero parziale non può essere ripristinato;
> accertata non veridicità della documentazione e delle dichiarazioni fornite per l’assegnazione del beneficio a seguito delle verifiche effettuate dall’ufficio Fees Funding and Housing: in tal caso la revoca ha effetto da momento in cui è stato posto in essere il comportamento illecito e comporta il totale pagamento di tasse e contributi dovuti a partire dall’anno accademico in cui lo studente ha beneficiato dell’esonero parziale in conseguenza della documentazione e/o delle dichiarazioni non veritiere (artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000);
> sanzioni disciplinari dell'esclusione dall'Università comminate dall’Università Bocconi: in tal caso la revoca ha effetto dal momento in cui la sanzione disciplinare viene comminata e comporta il pagamento delle rate di tasse e contributi eventualmente ancora dovuti per la contribuzione universitaria ordinaria in base alle scadenze ufficiali dei pagamenti definite dall’Ufficio Fees, Funding and Housing;
> mancato scioglimento della riserva sull’immatricolazione al primo anno di corso nell’ a.a. 2024-2025 entro e non oltre il 30 novembre 2024. In tal caso lo studente sarà tenuto al pagamento dell’importo complessivo di tasse e contributi corrispondenti alla contribuzione universitaria ordinaria.
Lo studente inoltre decade dal beneficio qualora rinunci agli studi o si trasferisca ad altra università nel corso dell’anno accademico; in tal caso la decadenza ha effetto dal momento della rinuncia o del trasferimento e comporta il pagamento delle rate di tasse e contributi eventualmente ancora dovuti in base alle scadenze ufficiali dei pagamenti definite dall’Ufficio Fees, Funding and Housing.